1) Guida al Sisma Bonus dell'Agenzia delle Entrate agg a luglio 2019
2) 28/12/2019 Monitoraggio strutturale degli immobili Istituito un credito d'imposta per l'acquisizione e la predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili con l'obiettivo di aumentarne la sicurezza. Un decreto del Mef, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, dovrà definire le modalità attuative.
4) 10/01/2020 Bonus facciate con detrazione del 90% art. 1 comma 219 e successivi della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto, infatti, questa nuova agevolazione.
6) 07/02/2020 Interessante quesito sul bonus facciate
Tutte le spese inerenti al rifacimento della facciata, ivi comprese le spese accessorie per l’appalto, quali quelle relative al ponteggio, rientrano tra quelle detraibili ai fini della detrazione del 90 per cento. L’articolo 1, commi 219–224 della legge 27 dicembre 2019, n.160, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B indicate dal Dm 2 aprile 1968, n. 1444. Laddove l’intervento effettuato (che non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenzi dal punto di vista termico l’edificio, oppure interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti fissati dal Dm del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla tabella 2 del Dm del 26 gennaio 2010, ferma restando la detraibilità anche delle spese accessorie inerenti all’intervento, quali quelle del ponteggio. In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni previste dai commi 3–bis e 3–ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’Enea del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, alle procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’Enea. L’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Pertanto, per tale agevolazione non sono ammessi né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
7) 17/02/2020 Bonus facciate CIRCOLARE N.2/2020 Agenzia Entrate
Come si utilizza lo sgravio - La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
-cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
-optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
8) 26/06/2020 Rientrano nel bonus facciate gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate ed anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 191 del 23/6/2020. La detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero o restauro della facciata esterna degli fabbricati situati nelle zone territoriali A o B, di cui al dm n. 1444/1968 (c.d. bonus facciate) è ammessa per le spese accessorie sostenute per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista (direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali) e anche per gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Inoltre, il bonus si applica anche per i lavori riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che vengano rispettati i «requisiti minimi» richiesti dal decreto Mise 26/6/2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati dal decreto Mise 11/3/2008. In tal caso, devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'«ecobonus».
10) 11/01/2022 Proroga Bonus Edilizi
Condomìni e superbonus La situazione più favorevole è quella dei condomìni interessati a eseguire coibentazioni (cappotti termici), rinnovo degli impianti di riscaldamento, interventi sulle parti strutturali. In tutti questi casi si può tentare di intercettare il superbonus per miglioramento energetico o antisismico, prorogato nella versione al 110% fino alla fine del 2023 e con percentuali ridotte nel 2024 (70%) e 2025 (65%). Il Parlamento, tra l’altro, ha chiarito che la proroga riguarda anche i lavori “trainati” nei singoli appartamenti. È chiaro che avviare i lavori in condominio è complicato e richiede tempo. Oltretutto, gli studi tecnici e le imprese più affidabili hanno l’agenda piena. Ma la proroga lascia più di uno spiraglio anche a chi inizia a pensarci solo oggi. È bene, però, mettersi il cuore in pace: difficilmente i lavori saranno a costo zero, anche cedendo il credito a una banca; inoltre, qualche spesa iniziale va sempre messa in conto (almeno per una seria diagnosi energetica o un buon capitolato).
Piccoli edifici e «villette» La legge di Bilancio parifica ai condomìni gli edifici di un unico proprietario (o in comproprietà tra più persone fisiche) composti da due a quattro unità immobiliari. Oltretutto, è stato chiarito che le pertinenze non entrano nel conteggio: perciò, ad esempio, una palazzina con tre appartamenti e tre box auto accatastati in modo autonomo rientra nell’agevolazione. Il discorso cambia quando si parla di edifici monofamiliari (le “villette” della vulgata) o di singole unità indipendenti inserite in edifici plurifamiliari. Per questi immobili il 110% scade il prossimo 30 giugno, e potrà arrivare al 31 dicembre solo se – alla data del 30 giugno – sarà stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo. … La disparità tra i diversi tipi di immobile è così marcata che ci sarà senz’altro chi tenterà di costituire un condominio o di frazionare un’unità singola prima di avviare i lavori, per portare il superbonus fino al 2025. Sono operazioni ammesse dalle Entrate, ma ovviamente in presenza di presupposti corretti.
Ristrutturazioni e facciate Quando i lavori sono troppo leggeri per intercettare il superbonus (ad esempio, la ristrutturazione di un alloggio), restano le detrazioni “ordinarie”. Qui la manovra fa un’operazione inedita: dopo nove proroghe annuali, conferma per tre anni – fino a fine 2024 – il bonus ristrutturazioni del 50% e gli altri sconti (ecobonus, sismabonus, bonus giardini, bonus mobili). Al contempo, però, sgonfia il bonus facciate, prorogato solo fino a fine 2022 e – soprattutto – ridotto dal 90 al 60% (si veda l’articolo alla pagina seguente). Peggiora anche il bonus mobili, la cui spesa massima scende a 10mila euro quest’anno (era 16mila nel 2021) e a 5mila euro nel 2023-24. … Per alleviare l’impatto finanziario dei lavori, i contribuenti potranno ancora cedere le detrazioni a banche, poste e altri soggetti (così come usarle tramite sconto in fattura). Alla lista dei bonus trasferibili si aggiunge la costruzione del box auto, mentre restano esclusi mobili e giardini. Ma per la cessione e lo sconto in fattura – come richiede il Dl Antifrodi – serviranno l’asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità, tranne nei casi di interventi fino a 10mila euro totali o in attività in edilizia libera. In prospettiva, potrebbero tornare interessanti le detrazioni potenziate di ecobonus e sismabonus, che nei casi più favorevoli arrivano all’85 per cento. Ma di nuovo, bisognerà eseguire interventi edilizi rilevanti e su edifici condominiali.